Art. 58Inderogabilita' delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art58 · fonte su Normattiva