Art. 58 — Inderogabilita' delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva