Art. 51Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Qualora vi sia una pluralita' di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi pero' riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle universita', istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a cio' destinati".

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art51 · fonte su Normattiva