Art. 60
Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1984, n. 194
3La L. 4 giugno 1984, n. 194 ha disposto (con l'art. 18) che "il termine, previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984."
Testo vigente dal 6 giugno 1984, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva