Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ulteriori motivi di censura e richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via conseguenziale dedotti dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non può essere presa in esame la richiesta della parte costituita di dichiarare costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione dell'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria spettante per i licenziamenti viziati dal punto di vista formale o procedurale. Tale richiesta sottende una diversa questione e mira ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come delimitato dall'ordinanza di rimessione, ove le censure del giudice a quo si appuntano sul meccanismo di determinazione dell'indennità e non sull'ammontare - minimo e massimo - determinato dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2021 e n. 35 del 2021 ).
sentenza 93/2021massima n. 43871 Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Indennità spettante al lavoratore - Criterio di calcolo - Riferimento esclusivo all'anzianità di servizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che parametra l'indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali alla sola anzianità di servizio, nella misura pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. La disposizione censurata è stata già rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 150 del 2020 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).
sentenza 93/2021massima n. 43872 Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. La motivazione in punto di rilevanza dei giudici a quibus non appare implausibile, poiché essi svolgono un'argomentazione puntuale con riguardo alla necessità di applicare la norma censurata, che consente di ricostruire la fattispecie concreta e di cogliere la rilevanza del dubbio di costituzionalità.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dai rimettenti - Ammissibilità delle questioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sono ammissibili le questioni sollevate in quanto è stata consapevolmente esclusa dai giudici a quibus la praticabilità di una sua interpretazione costituzionalmente orientata. Entrambi i rimettenti riferiscono infatti di avere esplorato la possibilità di una interpretazione adeguatrice e di averla ritenuta impraticabile, alla luce dell'univoco dato testuale della disposizione censurata.
Thema decidendum - Censure formulate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 sono inammissibili le censure della parte del giudizio a quo , costituitasi nel giudizio incidentale, in quanto travalicano e tendono ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come tracciato dall'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 26 del 2020 ).
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Indennità del lavoratore - Criterio di calcolo - Riferimento esclusivo all'anzianità di servizio - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - l'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La norma censurata dai Tribunali di Bari e di Roma, nel prevedere un criterio di commisurazione dell'indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale ancorato in via esclusiva all'anzianità di servizio, determina un'indebita omologazione di situazioni profondamente diverse, accentua la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia e tutela della dignità della persona del lavoratore, soprattutto nei casi di modesta anzianità di servizio. Il giudice, pertanto, nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, determinerà l'indennità innanzitutto in base all'anzianità di servizio e, in chiave correttiva, con apprezzamento motivato, potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell'indennità aderente alle particolarità del caso concreto, come la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Spetta in ogni caso alla responsabilità del legislatore ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicendarsi di interventi frammentari. ( Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018, n. 364 del 1991, n. 427 del 1989, n. 204 del 1982, n. 45 del 1965 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti censure.
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, restano assorbite le censure di violazione dell'art. 24 Cost., formulate dal Tribunale di Bari.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. Oltre a non essere parte del giudizio principale, l'interveniente non è titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto, in quanto non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti. Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, con relativa ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 2 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescenti
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
È inammissibile - in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente - la censura di irragionevolezza dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale, sotto il profilo dell'asserita inidoneità delle disposizioni censurate a conseguire il dichiarato scopo di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione". Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenza n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 2 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescenti
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali in tema di licenziamenti non giustificati - Insussistenza della rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Le disposizioni censurate stabiliscono tutele per fattispecie (casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale; casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; ipotesi di vizi formali e procedurali del recesso datoriale) diverse da quella della "non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo", identificata dal rimettente come oggetto del giudizio a quo, e dunque sono in esso inapplicabili. Inoltre, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, è completamente diversa da quella - esclusivamente monetaria - applicabile, ai sensi del precedente comma 1, nella fattispecie ravvisata dal rimettente.
Riguarda ancheart. 2 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescenti