Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'utilizzo del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge ed in particolare sui criteri adottati per l'assegnazione delle borse di studio, sui risultati didattici ed educativi raggiunti dal collegio, sullo sviluppo dei rapporti tra comunita' studentesca e le popolazioni locali.

Testo vigente dal 7 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;236~art3 · fonte su Normattiva