Art. 1
[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
[3]E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.623 milioni per la partecipazione italiana nel Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 1970, 1971, 1972.
Testo vigente dal 19 gennaio 1973
