L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.

Testo vigente dal 10 febbraio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-22;1546~art1 · fonte del testo