All'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
