Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez
Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 625.090.000, quale controvalore di dollari U.S.A. un milione, per il rimborso della quota dovuta dal Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez a seguito degli eventi del 1956.
Testo vigente dal 27 aprile 1961
