E' autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui: lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma; lire 600.000 quale rimborso alla "Casa internazionale" in Roma per prestazioni ed ospitalita' a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali; lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.

Testo vigente dal 13 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;108~art1 · fonte del testo