Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1975 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, previsto dall'articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' aumentato di lire 100 milioni.
Testo vigente dal 2 gennaio 1976
