E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in regione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Testo vigente dal 18 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-20;1531~art1 · fonte del testo