Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino al 1959-60. All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1955-56, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti in corso.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;690~art2 · fonte del testo