All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera', anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1542~art2 · fonte su Normattiva