All'onere di lire 25 milioni comportato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;378~art2 · fonte del testo