Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 3.800.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003, di 1.900.000 euro per l'anno 2004 e di 800.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 1, pari a 2.200.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003 e di 1.100.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;61~art2 · fonte su Normattiva