Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, e' stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed e' liquidato alle condizioni e con le modalita' indicate nella legge stessa. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1997

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;679~art1 · fonte su Normattiva