Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
