capo I — DISPOSIZIONI COMUTI
- Art. 18 — Esperti
- Art. 19 — Doveri del personale inviato all'estero
- Art. 20 — Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali
- Art. 21 — Invio all'estero di esperti privati
- Art. 22 — Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni
- Art. 23 — Corsi preparatori
- Art. 24 — Attestato finale