Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma e' autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1 febbraio 1978, n. 19, in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.

Testo vigente dal 15 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-31;133~artunico · fonte su Normattiva