Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonche', se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.

Testo vigente dal 21 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-17;715~art2 · fonte su Normattiva