All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, ammontante complessivamente a lire 27.200 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108, 280, 283, 284 e 501 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 11.500 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 10.000 milioni e 500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 115, 196 e 211 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 1.500 milioni, 200 milioni, 250 milioni e 250 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-31;998~art9 · fonte su Normattiva