I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Testo vigente dal 24 marzo 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-03-20;34~art5 · fonte su Normattiva