Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri
Art. 3
La presente legge andra' in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 gennaio 1955
La presente legge andra' in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 gennaio 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1220~art3 · fonte del testo