Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.

Testo vigente dal 16 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1050~art8 · fonte del testo