Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-20;957~art2 · fonte su Normattiva