Ordinanza n. 10/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 243 c.p.v. del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Revoca delle sentenze di
proscioglimento), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dal
Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Puce Sergio,
iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, nel corso di un processo penale, il Tribunale di
Lecce, dovendo decidere in ordine alla richiesta di acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di una perizia disposta dal pubblico
ministero nella vigenza del precedente codice di procedura penale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, comma 2, del
testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui, riferendosi
"agli atti istruttori", per equipararli "ad ogni effetto" a quelli
delle indagini preliminari, adopera l'espressione "già compiuti" in
luogo dell'espressione "già disposti";
che, ad avviso del giudice a quo, in base all'interpretazione
della norma impugnata la perizia, disposta prima dell'entrata in
vigore del nuovo codice ma terminata e depositata successivamente,
risulterebbe inutilizzabile "in conseguenza di un dato meramente
estrinseco e casuale costituito non dallo scorrere del tempo... e dal
conseguente succedersi di normative diverse, ma dalla perfezione
dell'atto prima o dopo un certo termine";
che, pertanto, la disposizione censurata, rendendo
inutilizzabili gli atti istruttori disposti ma non ancora compiuti
alla data di entrata in vigore del nuovo codice, opererebbe, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione, un'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto agli atti disposti e compiuti
entro tale data, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 97 della
Costituzione, in quanto la funzionalità dell'amministrazione della
giustizia verrebbe impedita non a garanzia dei diritti della difesa,
ma per circostanze meramente casuali;
che la norma impugnata violerebbe anche l'art. 112 della
Costituzione, in quanto, inducendo il P.M., al fine di rendere
utilizzabili i propri atti, a non disporre perizia in prossimità
della data di entrata in vigore del nuovo codice, ma ad attendere il
decorso di tale termine per compiere l'atto istruttorio,
determinerebbe una sospensione "di fatto" dell'obbligatorietà
dell'azione penale;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, sostenendo che il comma in questione, contrariamente a quanto
ritiene il giudice a quo, non distinguerebbe affatto, sul piano della
utilizzabilità processuale, gli atti "disposti" da quelli "compiuti"
sotto la vigenza del codice abrogato, stabilendo, invece, un generale
principio di equipollenza tra gli atti di polizia giudiziaria e gli
atti istruttori alla omologa attività compiuta nel corso delle
indagini preliminari;
che, pertanto, in relazione all'utilizzabilità della perizia,
le conseguenze sarebbero state identiche anche nell'ipotesi in cui
l'atto istruttorio fosse stato non solo disposto, ma si fosse
integralmente esaurito prima della data di entrata in vigore del
nuovo codice di rito;
che l'interveniente ha quindi concluso chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e,
in subordine, non fondata nel merito, non potendosi comunque esigere
dal legislatore un regime transitorio che realizzi una commistione di
discipline processuali fra loro così profondamente diverse, quali
sono quelle che caratterizzano il vecchio ed il nuovo codice;
Considerato che, da quanto risulta, la fase processuale in cui la
questione è stata sollevata cade sotto il regime dell'attuale codice
di procedura penale e che la norma impugnata assume rilevanza nel
giudizio a quo perché richiamata dal terzo comma, ultima parte,
dell'art. 258 delle disposizioni transitorie, di cui deve farsi
diretta applicazione in detto giudizio;
che, ciò premesso, deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità per irrilevanza - formulata dall' Avvocatura dello
Stato nell'assunto che la norma impugnata non porrebbe una differenza
tra atti "disposti" ed atti "compiuti" perché il giudice a quo muove
proprio dall'opposta interpretazione ritenuta con sufficiente e
persuasiva motivazione come l'unica possibile - secondo cui la norma
impugnata discrimina gli atti semplicemente disposti, escludendone
qualsivoglia utilizzabilità per i processi da compiersi sotto il
nuovo regime;
che, appunto sul presupposto di tale interpretazione, la
questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è
manifestamente infondata, in quanto la scelta del legislatore di
attribuire rilevanza, nel passaggio dal vecchio al nuovo rito, solo
agli atti istruttori già compiutamente formatisi sotto il regime
precedente non può dirsi irragionevole;
che, difatti, fra i possibili criteri da adottare per la
disciplina dei rapporti di diritto transitorio, rientra anche quello
di attribuire rilievo ai soli fatti già completamente verificatisi,
escludendo le fattispecie ancora in via di formazione;
che, quanto alla possibilità del prodursi degli inconvenienti
indicati nell'ordinanza di rimessione - da quello secondo cui la
conservazione degli effetti relativamente ai soli atti già compiuti
verrebbe così fatta discendere da circostanze meramente casuali, a
quello secondo cui l'organo giudiziario potrebbe essere indotto a non
disporre nuovi atti istruttori in prossimità del sopravvenire del
nuovo rito - va osservato che trattasi di evenienze di mero fatto che
non possono comunque mettere in discussione la ragionevolezza della
scelta di fondo adottata dal legislatore nel senso di tener conto
solo delle situazioni processuali già perfezionatesi al momento
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che queste ultime considerazioni denotano la manifesta
infondatezza della questione, anche in riferimento agli artt. 97 e
112 della Costituzione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 243, comma secondo, del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte