Art. 243Revoca delle sentenze di proscioglimento

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice. 2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori gia' compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari ((...)) ((; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.))

Testo vigente dal 20 ottobre 1990, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art243 · fonte su Normattiva