Ordinanza n. 10/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 108Costituzione
- art. 2r.d.l. 1404/1934
- art. 4r.d.l. 1404/1934
- art. 5legge 1441/1956
- art. 1legge 1441/1956
- art. 2legge 532/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l.
20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
promossi con tre ordinanze emesse, le prime due, il 3 maggio e, la
terza, il 6 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per
i minorenni, iscritte rispettivamente ai n. 377, 573 e 601 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di
condanna di Flavio Parodi emessa dal Tribunale per i minorenni di
Genova, la Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con
ordinanza del 3 maggio 1993 (r.o. n. 377 del 1993), ha sollevato
d'ufficio - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, "nella
parte in cui non prevedono che il numero dei componenti del collegio
giudicante della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sia
cinque (tre magistrati e due giudici onorari) e non quattro (due
magistrati e due giudici onorari)";
che identica questione è stata sollevata d'ufficio, sempre
dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con due
distinte ordinanze, rispettivamente del 3 maggio 1993 (r.o. n. 573
del 1993) e del 6 luglio 1993 (r.o. n. 601 del 1993) emesse in
differenti processi d'appello avverso sentenze di condanna di
Jovanovic Radisa pronunciate dal Tribunale per i minorenni di Genova;
che nelle tre ordinanze di rinvio, aventi contenuto
sostanzialmente identico, il giudice remittente - dopo aver ricordato
la successione di norme che hanno disciplinato la composizione del
Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte
d'appello (artt. 2 e 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404; artt. 4 e
5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441; artt. 1 e 2 della legge 8
agosto 1977, n. 532) e dopo aver menzionato l'ordinanza della Corte
costituzionale n. 590 del 31 maggio 1988 - ha tratto la conclusione
che l'opzione legislativa per una composizione paritaria dell'organo
giudicante non è stata considerata da questa Corte come una scelta
incoerente e contraddittoria;
che - ad avviso del giudice a quo - nel settore della giustizia
minorile la presenza e l'apporto dei giudici non togati devono essere
identici in primo grado come in appello, al pari di quanto avviene in
altri organi giurisdizionali: con la conseguenza che la scelta
compiuta dal legislatore in ordine alla composizione della Sezione
per i minorenni della Corte d'appello - attualmente formata da tre
magistrati e da due membri non togati - risulterebbe "incoerente,
contraddittoria, non immune da vizi logici" e perciò in contrasto
con il principio di eguaglianza;
che - sempre a giudizio del remittente - le norme denunciate si
porrebbero in contrasto anche con il principio di buon andamento
dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione,
impedendo sia l'assegnazione di un magistrato - oggi necessariamente
impegnato presso la Sezione per i minorenni - ad altri compiti sia la
formazione di "diversi collegi nell'ambito della medesima Sezione
minorile, con evidente più spedito espletamento del lavoro
giudiziario";
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha
già affermato che la normativa che regola la composizione degli
organi di giustizia minorile ed in particolare la presenza in essi di
magistrati e di membri non togati "si inserisce nella generale
riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali
sancita dall'art. 108 della Costituzione" e che "pertanto un'opzione
tra diverse forme di composizione .. sarebbe certamente propria del
legislatore";
che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità
legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, nel
quale le censure rivolte alla normativa che regola la composizione
della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sono frutto di
valutazioni di merito sulla "ottimale" composizione dell'organo
giurisdizionale e sulla "migliore" destinazione del magistrato
ritenuto eccedente nel collegio;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni con le ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte