Art. 108 cost.
[1]Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
[2]La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti