Ordinanza n. 100/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 135Codice di procedura penale
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 392legge 932/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 135
e 304 quater, comma quinto, del codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 luglio 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Malmignati Guido
ed altri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
2) ordinanza emessa il 17 marzo 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mazzarino
Giuseppe e Sirca Monserrato, iscritta al n. 171 del registro ordinanze
1971 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del
16 giugno 1971;
3) ordinanza emessa il 26 novembre 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Serventi Antonio, iscritta al n. 11 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 18 luglio 1970, il giudice istruttore
del tribunale di Roma ha proposto la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 135, prima parte, e 304 quater, quinto
comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 392,
primo comma, dello stesso codice, e 3, ultimo comma, della legge 5
dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui consentono al procuratore
della Repubblica e al giudice istruttore la facoltà, senza limite di
tempo, di ritardare la concessione del colloquio al difensore e il
deposito dell'interrogatorio dell'inquisito detenuto, per violazione
dell'art. 24, capoverso, della Costituzione;
che il giudice istruttore del tribunale di Torino, con ordinanza 17
marzo 1971, e il pretore di Roma, con ordinanza 26 novembre 1971, hanno
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di
procedura penale, nella parte in cui è fatto divieto all'imputato
detenuto di conferire con il proprio difensore "prima che siano
terminati gli interrogatori",
che le ordinanze in esame propongono identiche o analoghe questioni
di legittimità costituzionale e che pertanto i giudizi possono essere
riuniti e decisi con unico provvedimento;
che dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1972, questa Corte ha dichiarato
infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura
penale, che era stata precedentemente sollevata da altro giudice, con
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda
la dedotta violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art.
135 del codice di procedura penale nonché l'impugnazione dell'art. 304
quater, quinto comma, del codice di procedura penale, con riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, le quali non assumono
autonomo rilievo rispetto alle censure già esaminate dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 135 e 304 quater, quinto comma, del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con le ordinanze 18 luglio 1970, 17 marzo 1971 e 26
novembre 1971 rispettivamente dal giudice istruttore del tribunale di
Roma, dal giudice istruttore del tribunale di Torino e dal pretore di
Roma, e già decise con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte