Ordinanza n. 100/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 824/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione
ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed
assimilati) promossi con due ordinanze emesse il 1 giugno 1981 dal
Pretore di Brescia, nei procedimenti civili vertenti tra il Ministero
della Pubblica Istruzione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di
Brescia e l'INPS, rispettivamente iscritte ai nn. 593 e 594 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.
Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica
Istruzione e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanze emesse il 1
giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, "nella parte in cui
pone a carico dell'ultimo datore di lavoro gli oneri finanziari
derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modifiche", in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione;
considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 92 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n.
155 del 1981;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative peri giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824,
sollevata dal Pretore di Brescia con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANOANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte