Art. 36 cost.
[1]Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
[2]La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
[3]Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti