Ordinanza n. 100/2001
Altra decisione · depositata il 04/04/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terlegge 82/2000
usata come parametro
citata
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 3legge 144/2000
- art. 7legge 4/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2,
3, lettera b), 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 7 aprile 2000, n.82
(Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni,
in legge 5 giugno 2000, n.144, promosso con ordinanza emessa il
5 luglio 2000 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel
procedimento penale a carico di S. R. ed altri, iscritta al n. 612
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 2000, la Corte di
assise di appello di Caltanissetta ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2, 3 con
riferimento alla lettera b) 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 7 aprile
2000, n.82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000,
n. 144, per contrasto con gli artt. 3, primo comma; 27, terzo comma;
97, primo comma; 101, secondo comma; 102, primo comma, e 111, secondo
comma, ultima parte, della Costituzione;
che il giudice a quo premette che, nel corso del giudizio in
grado di appello nei confronti di tre imputati condannati in primo
grado alla pena dell'ergastolo per il reato di duplice omicidio
aggravato in concorso, era stata disposta la parziale rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale, con assunzione in contraddittorio di
nuove prove;
che, all'udienza nella quale era previsto il completamento
dell'istruttoria stessa con il passaggio alla fase della discussione
finale, tutti gli imputati avevano chiesto di essere giudicati con il
rito abbreviato, in applicazione delle disposizioni contenute nei
commi 2, 3 lettera b) 4, 5, 6 e 7 prima parte dell'art. 4-ter del
decreto-legge 7 aprile 2000, n.82, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 giugno 2000, n. 144;
che l'ammissibilità di tale richiesta - da ritenersi
ritualmente avanzata, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla
norma citata - portava il rimettente a dubitare della compatibilità
costituzionale del citatoart. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000,
n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000,
n. 144, in relazione a molteplici parametri, primo tra tutti quello
dell'art. 3 Cost;
che, invero, la norma censurata - giustificata con la
generale finalità di consentire all'imputato, che non abbia potuto
accedere al giudizio abbreviato ordinario per l'avvenuta scadenza del
termine di proposizione della richiesta, di usufruire comunque di
tale rito speciale - sarebbe fonte di disparità di trattamento:
infatti, per gli imputati in procedimenti riguardanti reati punibili
con pene diverse da quelle dell'ergastolo, il limite temporale
concesso per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato
è quello dell'inizio dell'istruttoria nel dibattimento di primo
grado (art. 4-ter comma 1); invece, per gli imputati di reati
punibili con l'ergastolo la richiesta può essere avanzata fino alla
conclusione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo
grado (art. 4-ter comma 2) e perfino nel giudizio di appello, ove sia
stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prima
della conclusione della stessa (art. 4-ter comma 3);
che tale disciplina, in sé intrinsecamente discriminatoria,
risulterebbe altresì inconferente, e come tale priva di qualsivoglia
ragionevolezza, rispetto agli scopi propri del giudizio abbreviato,
individuabili nella preminente esigenza deflattiva, perseguita
attraverso la radicale rinunzia dell'imputato a difendersi
nell'ordinario rito accusatorio, con conseguente diminuzione di pena:
viceversa, tale ragionevole coerenza di sistema verrebbe meno nel
meccanismo procedurale delineato nel citato art. 4-ter con
riferimento ai procedimenti per reati punibili con la pena
dell'ergastolo, ove la possibilità di richiedere il rito speciale
fino al momento della chiusura dell'istruttoria dibattimentale e
persino in grado di appello, configurerebbe una vero "diritto
potestativo sulla pena" in capo a tale categoria di imputati;
che, infatti, costoro possono avanzare la loro richiesta "a
costo zero", conoscendo cioè la situazione probatoria consolidatasi
nell'istruttoria dibattimentale e, dunque, potendo valutare,
immediatamente prima della discussione finale, la convenienza o meno
di un giudizio di merito fondato esclusivamente sulle risultanze
dell'istruttoria dibattimentale o "anche sulla base degli atti
contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2" (art. 4-ter
comma 2, ultima parte), vale a dire sugli atti delle indagini
preliminari;
che ulteriori profili di irragionevolezza di tale facoltà di
accesso al rito abbreviato, anche ad istruttoria dibattimentale
pressoché conclusa, sarebbero rappresentati dalla completa elisione
dello scopo di economia processuale proprio del rito speciale e dalla
irragionevole possibilità di una decisione di merito fondata, in
pari misura, su due "blocchi" di prove, assunte con logiche, metodi e
criteri contrapposti;
che sussisterebbe, ancora, violazione dell'art. 3, primo
comma, della Costituzione, sotto il profilo della preclusione dell'
accesso allo speciale rito disciplinato dall' art. 4-ter citato per
gli imputati in processi nei quali, al momento dell'entrata in vigore
della legge 5 giugno 2000, n. 144, era in corso la discussione in
primo o in secondo grado, nonché per gli imputati nei giudizi di
secondo grado in cui non sia o non sia stata ancora disposta la
riapertura dell'istruzione dibattimentale;
che, secondo il giudice a quo la norma in esame violerebbe
anche l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui
tale precetto costituzionale esige che la pena da infliggere sia
proporzionata ed adeguata all'effettiva gravità del fatto: il
meccanismo introdotto dalla norma censurata, non contemplando una
concreta verifica dell'efficacia della pena che ne risulta,
vanificherebbe la funzione rieducativa della stessa ed attribuirebbe
un beneficio all'imputato in assenza di comportamenti valutabili
sotto il profilo della rieducazione, disarticolando così la sanzione
penale dal principio di adeguatezza alla gravità del fatto, con
ulteriore violazione del principio di eguaglianza rispetto a quegli
imputati per i quali la pena viene, invece, determinata in modo
congruente con i principi, i criteri e la funzione dell'art. 133
cod.pen;
che sarebbe vulnerato, ancora, l'art. 101, secondo comma,
della Costituzione, in quanto, nel modello di rito abbreviato
delineato nella norma censurata, l'automatismo tra dichiarazione
dell'imputato e riduzione della pena, risolvendosi in un diritto
potestativo sulla pena attribuito all'imputato, costituirebbe un
vincolo o una "sovradeterminazione" nella decisione per il giudice,
essendo quest'ultimo privato del potere di stabilire la pena
adeguata, attribuitogli in via generale dall'art. 133 codice penale,
o comunque limitato nell'esercizio di esso, con una norma in deroga
di carattere singolare e contingente;
che, inoltre, proprio in quanto esautora il giudice da ogni
potere discrezionale nell'applicare la riduzione di pena,
l'art. 4-ter citato introdurrebbe una "diminuente speciale ad effetto
bloccato", imposta per legge ai processi in corso, con conseguente
violazione anche dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, in
quanto la riduzione della pena non sarebbe più opera del giudice, ma
"scelta diretta del legislatore che nel caso concreto si sostituisce
al giudice";
che, infine, il giudice a quo rileva come l'art. 4-ter del
decreto-legge 7 aprile 2000, n.82, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 giugno 2000, n. 144, si ponga in contrasto con gli
artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione in
quanto, traducendosi la disciplina censurata in un sensibile
allungamento dei tempi di definizione del procedimento, la stessa
comprometterebbe, ad un tempo, tanto il principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, che il nuovo, specifico vincolo
costituzionale della "ragionevole durata del processo".
Considerato che il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
(Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha apportato sensibili innovazioni
al quadro normativo di riferimento della questione sollevata;
che, in particolare, l'art. 7 del decreto-legge n.341 del
2000 ha stabilito, al comma 1, con norma di interpretazione autentica
dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., che
"l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita
all'ergastolo senza isolamento diurno" ed ha altresì aggiunto, con
il comma 2, un ulteriore periodo al capoverso del medesimo art. 442
codice procedimento penale, prevedendo che "alla pena dell'ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";
che, in correlazione a tali previsioni, l'art. 8 del medesimo
decreto-legge n. 341 del 2000 ha inoltre introdotto una speciale
disciplina transitoria per i procedimenti penali in corso, stabilendo
che l'imputato, in determinate ipotesi, possa revocare la richiesta
di giudizio abbreviato ovvero la richiesta di cui al comma 2
dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi
tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte