Art. 133 c.p.Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena

[1]Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:

[2]1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;

[3]2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

[4]3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

[5]Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:

[6]1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

[7]2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

[8]3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

[9]4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art133 · fonte su Normattiva