Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura penaleart. 222 Codice della stradaart. 444 Codice di procedura penaleart. 218 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI COMPORTANTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITA' D'UFFICIO DI TALE SANZIONE ANCHE NELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 444 COD. PROC. PEN. - CONTESTATA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTAZIONI DI MERITO, AL FINE DI DETERMINARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE E, PER L'IMPUTATO, DI PROPORRE, AL RIGUARDO, IMPUGNAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., e agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la sospensione della patente prevista dall'art. 222 cod. strada - la cui durata, secondo il diritto vivente, va fissata, in base ai parametri di cui all'art. 218 stesso codice, tra il minimo e il massimo di legge - non presuppone, logicamente o normativamente - come la Corte ha gia' affermato - la declaratoria di responsabilita' penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento sicuramente compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.. E d'altra parte la liberta' nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 citato e la discrezionalita' nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta escludono che la mancata impugnabilita' per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. - V. O. n. 25/1999.
Riguarda ancheart. 218 Codice della stradaart. 445 Codice di procedura penaleart. 222 Codice della stradaart. 444 Codice di procedura penale
LEGGI PENALI - POSSIBILITA', IN CASO DI NOTEVOLE DIVARIO TRA MINIMO E MASSIMO DELLA PENA EDITTALE, CHE IL LEGISLATORE INCLUDA IN UNO STESSO MODELLO DI GENERE UNA PLURALITA' DI SOTTOFATTISPECIE DI CUI SOLO IL GIUDICE SIA IN GRADO DI FAR EMERGERE LA DIVERSA GRAVITA' NEL DETERMINARE LA PENA - RIAFFERMAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO - PRECISAZIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ARMI GIOCATTOLO.
Ove vi sia un notevole divario fra il limite minimo ed un limite massimo della pena edittale, e' consentito al legislatore di includere nello stesso modello di genere una pluralita' di fattispecie diverse per struttura e disvalore, atteso che in tali casi sia possibile per il giudice - a norma degli artt. 132 e 133 cod.pen. - far emergere la differenza fra le varie sottospecie in ordine al loro diverso disvalore e graduare, su questa base, nell'ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in concreto. Tale rilievo, espresso dalla Corte riguardo ai raffronti tra le varie sottofattispecie ricomprese nell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975, e tra queste ed altre disposizioni in materia di armi, pur dovendo essere ribadito, va anche correttamente inteso. Non se ne puo' arguire, infatti, anzitutto, che il giudice, quando ne sia il caso, non possa applicare i minimi edittali alla (o alle) sottofattispecie piu' gravi. Inoltre, esso non puo' essere dilatato fino al punto da tradursi in sovvertimento del rapporto (ved. massima A) tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena. - S. n. 176/1986.
Riguarda ancheart. 5 legge 110/1975art. 132 Codice penale
PENA - APPLICAZIONE - COD. PEN., ART. 133, SECONDO COMMA - GRADUAZIONE DELLA PENA - RIFERIMENTO AL SOLO CARATTERE E NON ANCHE ALL'INTERA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalita' dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalita' politica rimesso al legislatore ordinario.