Ordinanza n. 101/1972
Altra decisione · depositata il 25/05/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.l. 745/1970
- art. 16legge 745/1970
usata come parametro
- art. 14d.P.R. 1182/1949
citata
- art. 16d.P.R. 1182/1949
- art. 23legge 87/1953
- art. 9Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,
rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971,
depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed
iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto di
attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore
per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre
1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di
impianti per la distribuzione di carburanti;
2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 21
marzo 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al
n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto
per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della circolare del
Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n. 100/F,
riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per
autotrazione.
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione
siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore
Villari, per la Regione siciliana.
Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio e 22 ottobre 1971 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato un conflitto di
attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196
decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria ed il
commercio, con i quali, ai soggetti indicati nei rispettivi ricorsi, si
era concesso di installare ed esercitare un impianto di distribuzione
di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad
autorizzazioni anteriormente rilasciate;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, i decreti
impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle competenze statali
fissate nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale
subordina il rilascio di concessioni di impianto e di esercizio dei
distributori di carburanti all'osservanza degli indirizzi elaborati dal
comitato interministeriale per la programmazione economica e dei
criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni
e di una commissione consultiva ministeriale;
che nel ricorso si è sostenuta l'applicabilità della legge
predetta alla Regione siciliana, perché questa non ha ancora
specificatamente legiferato nella materia e perché la legge stessa
prevede un piano ed una programmazione economica del settore per
l'intero territorio statale; si è sostenuto altresì che l'esistenza
del potere dell'assessore di accordare le concessioni non implica che
non si applichino le attribuzioni in materia conferite ad organi dello
Stato, esercitabili a seguito di parere di quelli regionali;
che la Regione ha sollevato varie eccezioni di inammissibilità dei
ricorsi: per decorso dei termini, per non idoneità dei provvedimenti
impugnati a causare un conflitto di attribuzione, perché la legge del
1970 ha fatto salve le situazioni giuridiche costituitesi
anteriormente, perché, quanto ad uno dei ricorsi, non sono state
precisate le norme costituzionali che si assumono violate, perché
entrambi i ricorsi sono stati proposti con riferimento ad una legge
ordinaria, che non può formare parametro di costituzionalità;
che la Regione ha ritenuto inoltre che la mancanza di una
legislazione regionale in materia può soltanto implicare che la
normativa statale deve subire gli adattamenti conseguenti al
trasferimento alla Regione delle competenze dello Stato, sotto pena
dell'illegittimità della legge statale;
che, nella memoria, la Regione ha chiesto che la Corte sollevi in
via incidentale la questione di legittimità costituzionale della legge
del 1970 sulla base di otto motivi;
che questa Corte, con ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11, riservata
ogni pronunzia sul rito e sul merito e fatta salva ogni deduzione, ha
ordinato alla Regione il deposito degli atti dei procedimenti conclusi
con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi su menzionati;
che sono stati depositati 191 fascicoli relativi ad altrettanti
decreti regionali;
che nel frattempo sono stati pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971,
n. 1269, contenente norme per l'esecuzione della disposizione invocata
dal Presidente del Consiglio dei ministri ed una circolare ministeriale
2 febbraio 1972, e che la Regione, con atto del 21 marzo 1972, ha pure
essa denunciato un conflitto di attribuzione in ordine agli atti
predetti, per il motivo che in nessuno dei medesimi si fa salva la
competenza garantita alla Regione, alla quale deve soltanto essere
inviato il rapporto prefettizio destinato a servire di base
all'attività del comitato interministeriale per la programmazione;
che, con il suo ricorso, la Regione ha anche promosso questione
incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 16 della
legge 26 ottobre 1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito;
che, fissata una nuova udienza per la discussione dei tre ricorsi,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha limitato la sua
impugnazione a 97 dei decreti elencati nei suoi ricorsi 22 luglio e 22
ottobre 1971, rilevando che soltanto essi contemplano ampliamenti e
modifiche sostanziali della preesistente situazione;
che all'udienza del 9 maggio 1972 entrambe le parti insistettero
nelle rispettive istanze e deduzioni.
Considerato che le tre cause possono riunirsi perché riflettenti
le medesime questioni;
che non sembrano fondate le eccezioni di inammissibilità proposte
dalla Regione avverso i ricorsi statali: non è stato da essa
dimostrato che il Presidente del Consiglio dei ministri ebbe conoscenza
dei provvedimenti impugnati prima della data che egli ha indicato; il
vizio denunciato nei ricorsi attiene all'inosservanza di un
procedimento al quale dovevano partecipare organi statali e quindi
deduce una competenza statale che si assume pretermessa dalla Regione;
che entrambi i ricorsi dello Stato, o espressamente o implicitamente,
reclamano l'osservanza dell'art. 14, lett. d, dello Statuto regionale e
delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; la
salvezza delle posizioni anteriori disposta dalla legge del 1970 non
concerne la competenza degli organi regionali; nei conflitti di
attribuzione possono essere invocate leggi ordinarie in quanto
determinative di competenze;
che sostanzialmente le parti sono d'accordo nel ritenere che l'art.
16 della legge predetta è applicabile alla Regione siciliana perché
essa non ha legiferato in materia;
che però è da decidere se la norma predetta ha lasciato salve le
competenze regionali nella materia dell'industria e del commercio,
trasferite dallo Stato con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
che incide sulla detta questione quella relativa alla legittimità
costituzionale del già menzionato art. 16 della legge del 1970, la
quale tuttavia va limitata ai profili rilevanti per la decisione sui
conflitti di attribuzione oggetto della causa, con esclusione cioè di
quelli che riguardano asserti contrasti fra la legge statale ed i
principi costituzionali non concernenti le competenze dello Stato e
della Regione (violazione del principio di uguaglianza, assegnazione di
poteri normativi ad organi dell'amministrazione statale, lesione del
principio di libertà dell'iniziativa privata, di quello dell'autonomia
negoziale, di quello dell'autonomia e dei poteri dei comuni);
che la norma invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
avendo attribuito alla Regione solo un compito consultivo del Ministro,
senza escludere espressamente, per il territorio regionale, la
competenza degli organi locali dello Stato, lascia dubbia, secondo la
Regione, la persistenza di una competenza regionale riguardo
all'attività amministrativa che è prevista dalla legge statale;
che la questione di legittimità costituzionale così esposta ha
rilevanza per la decisione dei ricorsi hinc et inde proposti, i quali
impongono infatti una indagine sulle attribuzioni che alle parti
rispettivamente competono nella materia di cui si tratta;
che la questione stessa non è manifestamente infondata in
relazione all'assunto della Regione che la competenza dello Stato ad
emanare leggi applicabili alla Regione siciliana, nelle materie in cui
essa non ha ancora esercitato i propri poteri legislativi esclusivi,
non implica competenza dello Stato a sostituire le funzioni
amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative
degli uffici regionali nelle materie, come quella in ispecie, riguardo
alle quali la Regione esercita già le funzioni amministrative che
spettano allo Stato;
che ricorrono pertanto gli estremi perché la Corte, riservata ogni
pronuncia sul merito dei ricorsi, sollevi avanti a se stessa la
questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che è opportuno fissare fin d'ora l'udienza in cui dovranno
trattarsi le cause relative alla questione proposta ed ai tre ricorsi e
abbreviare i termini processuali ai sensi dell'art. 9 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la trattazione innanzi a se stessa per l'udienza del 21
giugno 1972 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16
del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la
ripresa economica), in riferimento all'art. 14, lett. d, dello Statuto
per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella
parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla
Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.
Ordina il rinvio di questo giudizio alla stessa udienza del 21
giugno 1972 perché sia trattato congiuntamente alla questione di
legittimità di cui sopra.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente
della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Assegna alle parti il termine di dieci giorni dalla notificazione
dell'ordinanza per l'esame degli atti depositati nella cancelleria e la
presentazione delle deduzioni rispettive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte