Art. 9
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, puo' con provvedimento motivato ridurre fino alla meta' i termini dei procedimenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, puo' con provvedimento motivato ridurre fino alla meta' i termini dei procedimenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art9 · fonte su Normattiva