Ordinanza n. 101/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 74Codice di procedura penale
- art. 398Codice di procedura penale
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304
bis del codice di procedura penale (come sostituito dalla legge 18
marzo 1971, n. 62), degli artt. 74 e 398 del codice di procedura
penale, nonché degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e
secondo, capi primo, secondo e terzo, dello stesso codice, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1971 dal pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico di Orel Ferruccio e Manzini Luigi,
iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;
2) ordinanze emesse il 12 agosto 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma e il 26 giugno 1971 dal pretore di Caltanissetta nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Rullo Vincenzo e di
Stella Michele, iscritte ai nn. 333 e 334 del registro ordinanze 1971 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17
novembre 1971;
3) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Stigliano nel
procedimento penale a carico di Scelzi Anna e Pasquale, iscritta al n.
387 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con le quattro ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione
all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 304 bis del codice di
procedura penale (come sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62)
nella parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato e
delle parti, di assistere all'esame dei testimoni;
che, in particolare, l'ordinanza del pretore di Caltanissetta
solleva anche questione di legittimità degli artt. 74 e 398 cod. proc.
pen. in quanto prevedono la concentrazione delle funzioni diversificate
di pubblico ministero, di istruttore e di giudice nella stessa persona
del pretore, in contrasto con l'accentuata esigenza di garantire il
contraddittorio tra accusa e difesa;
che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi
giudizi, è opportuno disporre la loro riunione, per addivenire ad
unica decisione.
Considerato che la questione di legittimità dell'art. 304 bis del
codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata,
poiché la stessa questione, negli stessi termini, è già stata
sottoposta all'esame di questa Corte, che con sentenza n. 63 del 1972,
ha deciso trattarsi di questione non fondata: né qui sono stati
addotti o sussistono motivi per discostarsi da detta decisione;
che lo stesso deve dirsi e concludersi per quanto concerne la
particolare questione attinente alla promiscuità delle funzioni
pretorili (artt. 74 e 398 cod. proc. pen.), che questa Corte, con
sentenza n. 123 del 1970 ha ritenuto compatibili con il sistema
costituzionale che esclude l'esigenza di una costante ed assoluta
separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie e tra queste
ultime e attribuzioni istruttorie e che, in particolare, l'attribuzione
al pretore del potere- dovere di mettere in moto il processo e di
taluni compiti ulteriori, che sarebbero altrimenti di competenza del
pubblico ministero, non incide sulla sua piena libertà di giudizio;
che tali principi restano validi anche se si consideri, in senso
evolutivo, la tendenza a maggiore dialettica tra parte privata e
pubblico ministero.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale (come
sostituito dalla legge 18 marzo 1971, n. 62)
nella parte in cui non contempla la prova testimoniale fra gli atti
a cui possono assistere i difensori, questione sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze di cui in
epigrafe e già decisa con sentenza n. 63 del 1972;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale
nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare
l'azione penale, di istruire il relativo procedimento e di pronunziarsi
sull'azione penale dallo stesso promossa, nonché degli articoli
compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e
terzo, del codice di procedura penale, questione sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Caltanissetta in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già decisa con
sentenza numero 123 del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte