Art. 74 c.p.p.Legittimazione all'azione civile

L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art74 · fonte su Normattiva