Ordinanza n. 101/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 336/1970
- art. 4legge 336/1970
- art. 6legge 824/1971
usata come parametro
citata
- art. 3legge 824/1971
- art. 4legge 824/1971
- art. 3legge 87/1953
- art. 4legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti dello Stato
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e dell'art. 6 della
legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed
integrazione della legge n. 336/1970) promosso con ordinanza emessa il
14 maggio 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra il Consorzio Bonifica Renana ed altri e l'INPS ed altri,
iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS, del Consorzio Bonifica
Renana e del Consorzio Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano
- Romagnolo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14
maggio 1981 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui
escludono il beneficio dell'aumento di servizio per i dipendenti di
consorzi di bonifica, ex combattenti, ai fini della pensione di
anzianità erogata dall'INPS quale gestore dell'assicurazione generale
obbligatoria, in riferimento agli artt. 3, 52, primo comma, 53, primo
comma, e 81, quarto comma, della Costituzione; ed ha inoltre
denunziato, ma condizionatamente alla dichiarazione di fondatezza della
prima questione, l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9
ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli stessi parametri
costituzionali;
considerato che analoga questione, concernente gli artt. 3 e 4 della
legge n. 336 del 1970, è stata dichiarata non fondata con sentenza n.
189 del 1981 e che non vengono prospettati profili nuovi, tali da
indurre la Corte a discostarsi dal proprio orientamento;
che la conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza della
prima questione preclude l'esame della seconda, sollevata solo per il
caso che fosse stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli
artt. 3 e 4 della legge n. 336 del 1970;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 52, primo comma, 53, primo comma, e 81,
quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte