Art. 52 cost.
[1]La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
[2]Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
[3]L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti