Ordinanza n. 101/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993
dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Panariello
Nunzio, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale, nel quale l'imputato
aveva richiesto il giudizio abbreviato, entro il previsto termine di
quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, e si era
quindi svolta l'udienza per il detto giudizio ex art. 561 del codice
di procedura penale, ma il giudice per le indagini preliminari aveva
ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti disponendo
pertanto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 562 dello
stesso codice (nuova citazione a giudizio), il Pretore di Genova, in
fase dibattimentale, ha sollevato, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438,
439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, sul piano della rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che il giudizio era in realtà definibile allo stato degli
atti, non avendo l'istruttoria dibattimentale apportato alcuna
sostanziale modificazione del quadro degli elementi utili alla
decisione;
che, nel merito, il rimettente sottopone a scrutinio di
costituzionalità le norme richiamate in quanto esse non
consentirebbero né di applicare la riduzione di pena all'esito del
dibattimento qualora il diniego del rito speciale da parte del
giudice per le indagini preliminari risulti errato, né di annullare
il provvedimento che dispone il giudizio; una situazione, questa, in
contrasto con il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non
potendo l'imputato difendersi contro un provvedimento insindacabile
che gli disconosce un diritto ed incide sulla pena irrogata, nonché
con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per
disparità di trattamento rispetto agli imputati che, viceversa,
nonostante il dissenso del pubblico ministero all'adozione del rito
(e anzi grazie ad esso), possono giovarsi della riduzione di pena, in
virtù della pronuncia n. 81 del 1991 di questa Corte;
che, infine, il rimettente si sofferma sulla necessità di
sollevare la questione nonostante il fatto che la sentenza n. 23 del
1992 di questa Corte abbia già individuato nel giudice del
dibattimento l'organo abilitato a verificare l'esattezza del diniego
del rito abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari
alla stregua del criterio della decidibilità del processo allo stato
degli atti; questa decisione non è, ad avviso del Pretore,
applicabile nel giudizio a quo, sia perché essa "riguarda una
ipotesi di giudizio dinanzi al Tribunale" e non ha "alcun
riferimento, neppure indiretto, al giudizio pretorile", sia perché
nel dispositivo della richiamata sentenza non è indicata, tra le
norme dichiarate conseguenzialmente illegittime, quella dell'art. 562
del codice di procedura penale, che è la "principale sospetta" ai
fini della questione così sollevata;
Considerato che con la sentenza n. 23 del 1992 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438,439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella
parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento,
qualora ritenga che il processo poteva essere definito allo stato
degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta
dell'imputato e con il consenso del P.M., possa applicare la
riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, dello stesso
codice;
che, nel prospettare la questione, il giudice a quo muove
dall'esplicito presupposto secondo cui detta sentenza non troverebbe
applicazione nel giudizio dinanzi al Pretore: un presupposto
argomentato sia con il fatto che la decisione "concerneva" un
giudizio dinanzi al Tribunale, sia con il fatto che tra le norme
dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale non
figura l'articolo 562 da cui trarrebbe "principalmente" origine il
vizio di incostituzionalità relativamente al procedimento pretorile;
che, in contrario, si deve rilevare che il primo profilo
argomentativo sovrappone all'ambito di applicazione delle norme già
dichiarate costituzionalmente illegittime nei sensi detti, la sede
del giudizio principale da cui è stata occasionata la sentenza n. 23
del 1992 di questa Corte (un procedimento dinanzi a corte d'Assise),
laddove le norme che regolano il giudizio abbreviato hanno portata
generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al
Pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio quanto alla
struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a
regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarità del
rito pretorile;
che anche il secondo profilo argomentativo è inidoneo a
sorreggere la questione, giacché la mancanza, nella sentenza n. 23
del 1992, di una declaratoria di illegittimità costituzionale
conseguenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 relativamente
alle disposizioni che regolano il procedimento pretorile, costituisce
indice e riconferma della ritenuta portata generale delle norme
contenute nel libro VI del titolo I del codice di procedura penale;
coerentemente con questo connotato, quindi, le declaratorie di
illegittimità conseguenziale hanno avuto riguardo soltanto a norme
in cui il giudizio abbreviato si innesta a sua volta su riti
differenziati (giudizio immediato, giudizio conseguente
all'opposizione a decreto penale);
che, a riconfermare la notazione da ultimo svolta, si deve
rilevare che la sentenza n. 81 del 1991 di questa Corte, richiamata
dal giudice rimettente, presenta, sotto questo profilo, un
dispositivo simmetrico a quello della sentenza n. 23 del 1992, e che
tuttavia la prima è ritenuta dal giudice a quo applicabile anche in
sede di procedimento pretorile posto che viene assunta quale elemento
del termine di raffronto utilizzato in relazione al parametro
costituzionale del principio di eguaglianza; una contraddizione,
questa, che svela l'inesattezza della premessa interpretativa della
questione;
che, pertanto, poiché l'enunciato della più volte richiamata
decisione n. 23 del 1992 concerne il giudizio abbreviato qualunque
sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è
esperibile, la questione sollevata, mirando ad una pronuncia i cui
effetti sono già determinati dalla precedente statuizione di questa
Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561
e 562 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte