Ordinanza n. 102/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo
comma, e 398, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 6 novembre 1968 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Grifoni Antonio, iscritta al n. 40 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzl'.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 231, primo
comma, e 398, terzo comma, del codice di procedura penale in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
attribuiscono al pretore la facoltà di scelta se compiere oppur no
atti istruttori, e quindi se procedere all'interrogatorio dell'imputato
oppure alla contestazione del fatto, facendo dipendere in tal modo
l'esercizio del diritto di difesa dalla mera discrezionalità del
pretore.
Che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non
fondata dalle sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967 le quali hanno
escluso che la scelta della via da seguire sia rimessa ad un
indiscriminato apprezzamento ed hanno precisato che, invece, si tratta
di una facoltà attribuita dall'ordinamento al giudice, condizionata
dalle obbiettive esigenze di giustizia, dalla valutazione delle prove e
dall'accertamento della verità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 231, primo comma, e dell'art. 398, terzo
comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla ordinanza del
pretore di Roma del 6 novembre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte