Ordinanza n. 102/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 692/1955
- art. 32legge 692/1955
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge 4 agosto 1955, n. 692; dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e
dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, concernenti
gli sconti sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai
mutuati, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1972 dal giudice conciliatore di
Roma nel procedimento civile vertente tra Sigurtà Giuseppe e l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24
maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dal giudice conciliatore di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Dietopharma - Istituto
farmaco dietetico italiano e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, iscritta al n. 191 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;
3) ordinanza emessa il 13 aprile 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Sigurtà Giuseppe e l'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, iscritta
al n. 224 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;
4) ordinanza emessa il 10 maggio 1972 dal tribunale di Novara nel
procedimento civile vertente tra la Società A. Tosi Farmaceutici,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,
l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di
diritto pubblico e la Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano,
iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;
5) ordinanze emesse il 27 aprile 1972 dal tribunale di Firenze nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Dietopharma - Istituto
farmaco dietetico italiano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie e tra il Laboratorio chimico farmaceutico "A.
Menarini" e l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie,
iscritte ai nn. 319 e 320 del registro ordinanze 1972 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto farmaco dietetico
"Dietopharma", della società A. Tosi Farmaceutici, dell'ENPAIA,
dell'ENPALS, dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP e della
Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con le ordinanze, elencate in epigrafe, sono state
sollevate uguali questioni di legittimità costituzionale degli
articoli: 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernenti gli
sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta
ai mutuati) per contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53, 77 della
Costituzione;
che un particolare profilo di contrasto con l'art. 53 Cost. è
delineato nell'ordinanza emessa dal tribunale di Novara, nel senso che
la commisurazione, al prezzo di vendita al pubblico, dello sconto a
carico dei produttori, comporterebbe il collegamento ad un indice di
capacità contributiva non correttamente riferibile ai produttori
stessi;
che altro aspetto di illegittimità viene profilato nella stessa
ordinanza con riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 23, 53
Cost. in quanto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato
dall'art. 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una
discriminazione a danno dei produttori, fornitori di medicinali per
l'assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono
invece medicinali destinati all'assistenza diretta, in quanto, essendo
la scelta della forma di assistenza affidata alla discrezionalità
degli enti assistenziali ed essendo altresì lo sconto applicabile solo
nel caso di assistenza indiretta, gli enti stessi avrebbero in
definitiva il potere di imporre ad libitum al produttore lo sconto in
questione, in aggiunta a quello dovuto in ogni caso al grossista;
che, attesa la richiamata sostanziale unicità di oggetto dei
rispettivi giudizi, rendesi opportuno disporre la loro riunione, per
addivenire ad unica decisione.
Considerato che le questioni d'ordine generale, come sopra
sollevate, coincidono sostanzialmente con quelle già dichiarate non
fondate da questa Corte con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972: per
cui ne va dichiarata la manifesta infondatezza;
che parimenti, per quanto riguarda il primo dei particolari profili
prospettati con l'ordinanza del tribunale di Novara, la stessa sentenza
ora richiamata, nel motivare circa l'infondatezza dell'allora dedotta
violazione dell'art. 53 Cost., ha posto in evidenza come nella
determinazione dei prezzi al pubblico dei medicinali da parte del
C.I.P. venga in considerazione anche lo sconto imposto ai produttori,
al fine di salvaguardare la necessaria remuneratività a favore di
questi ultimi;
che in tal modo il prezzo di vendita al pubblico mostra un
contenuto che ha indubbia correlazione con la situazione economica dei
produttori, onde viene a cadere la pretesa esclusione del prezzo stesso
quale lecito presupposto della capacità contributiva dei detti
soggetti;
che, con riguardo al secondo profilo di illegittimità sopra
ricordato, mentre valgono le considerazioni già svolte nella ricordata
sentenza n. 144 del 1972 circa la conformità all'art. 23 Cost. della
facoltà di scelta del sistema di assistenza farmaceutica demandata
agli Enti, va aggiunto che, anche in questo caso, la lamentata
discriminazione riflette, comunque, due forme di assistenza non
omogenee per la diversità dei sistemi di provvista dei medicinali, che
rispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalità
del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni che in
concreto possono verificarsi, specie per quanto riguarda le
possibilità economiche di gestione in correlazione alle modalità di
corresponsione dell'assistenza farmaceutica, ed il cui apprezzamento è
razionalmente affidato alla valutazione degli Enti appunto in vista
degli aspetti peculiari sopra cennati;
che pertanto, con le precisazioni sopra enunciate, tutte le censure
di illegittimità di cui alle indicate ordinanze vanno dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dell'art.
32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre
1970, n. 1035, questioni aventi per oggetto gli sconti obbligatori sui
medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati, sollevate
con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 23,
32, 41, 53, 77 della Costituzione e già decise con sentenza n. 144 del
6 luglio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte