Art. 41 cost.
[1]L'iniziativa economica privata è libera.
[2]Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno ((alla salute, all'ambiente,)) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
[3]La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ((e ambientali)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti