Ordinanza n. 102/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen.
(Violazione degli obblighi di assistenza familiare), promosso con
ordinanza emessa il 25 settembre 1978 dal Pretore di Nardò, nel
procedimento penale a carico di Rao Raffaele, iscritta al n. 670 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanza del 25 settembre
1978, ha denunciato, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 570 c.p.;
e che la proposta questione risulta motivata mediante il semplice
rinvio alla motivazione di due ordinanze emesse dallo stesso giudice a
qno il 27 aprile 1978 e il 12 giugno 1978, con "l'unica precisazione" -
peraltro, indeterminata - che, nell'ipotesi di reato già consumato, si
riscontrerebbe la "mancanza di previsione di una causa di estinzione
del reato e non di una causa di non punibilità dello stesso";
considerato che, non risultando espresso alcun diretto
apprezzamento sulla non manifesta infondatezza della questione, resta
del tutto insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il quale l'autorità
giurisdizionale che sollevi questione di legittimità costituzionale
deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi
della questione medesima (da ultimo: sentenze n. 158 del 1982 e n. 170
del 1982);
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p., sollevata, in relazione
agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte