Art. 29 cost.
[1]La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
[2]Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti