Ordinanza n. 102/1987
Altra decisione · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 50Contratti agrari
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 22
ottobre 1971 n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità, ecc.), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1979
dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra
Pierucci Gianfranco ed altro e Giorgi Primo, iscritta al n. 299 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 159 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Pierucci
Gianfranco e Giovanni (concedenti) e Giorgi Primo (mezzadro) ed
avente ad oggetto la cessazione della proroga legale di un rapporto
di mezzadria, il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 16 novembre
1979 (reg. ord. n. 299 del 1980), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in riferimento
che il Tribunale osservava che la causa di cessazione della
proroga invocata dai concedenti consisteva nell'essere stato il fondo
destinato dal piano regolatore generale di Todi (definitivamente
approvato) alla realizzazione di opere edilizie, per le quali i
concedenti stessi avevano già ottenuto il provvedimento
autorizzativo;
che in tal caso al mezzadro, costretto a lasciare il fondo, non
spettava alcun indennizzo, previsto, per contro, dall'art. 17 cit.
per l'ipotesi in cui il fondo medesimo fosse stato espropriato,
sempre per ragioni urbanistiche;
che tale assenza di previsione sembrava al collegio rimettente
confliggere coi principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela del
lavoro (art. 35 Cost.) e di realizzazione di equi rapporti sociali
nell'agricoltura (art. 44 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva,
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la l.
3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) il cui art. 50,
quarto comma, attribuisce al mezzadro, costretto a lasciare il fondo
soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto
all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di
risoluzione incolpevole del rapporto agrario;
che pertanto è necessario rimettere gli atti al giudice a quo,
onde accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio
pendente davanti a lui;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Perugia onde
accerti la persistente rilevanza della questione sollevata, alla
stregua dei sopravvenuti artt. 43 e 50 l. n. 203 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
(Seguono le firme)
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte