Art. 35 cost.
[1]La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
[2]Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
[3]Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
[4]Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti