Ordinanza n. 102/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 431Codice di procedura civile
- art. 423Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, terzo e
quarto comma, e 423, quarto comma, del codice di procedura civile,
come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo
processo del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983
dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60
dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Spinelli Michele nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre il Giudice relatore
Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 giugno
1983 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 431, terzo e quarto
comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente alla parte
condannata, con ordinanza ex art. 423 cod. proc. civ., al pagamento
di somme di denaro di adire il giudice di appello per ottenerne
un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo
danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod. proc. civ., nella
parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti
ivi previsti davanti al giudice di secondo grado;
che la parte privata costituita ha rappresentato che la
controversia - nel cui ambito si era inserita, in pendenza di
decisione su regolamento di competenza, la fase di gravame dalla
quale proviene l'esposta questione - è stata transatta davanti al
giudice di primo grado cui sono stati restituiti gli atti dopo la
decisione sul regolamento stesso;
che conseguentemente è venuta meno ogni possibilità che
un'eventuale pronunzia di merito resa da questa Corte esplichi i
propri effetti tipici nel giudizio a quo e che pertanto la questione
diviene manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto
comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte